Art. 37 · Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo III

Art. 37

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Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-37