Art. 16 · Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686.
Testo unicoCapo I

Art. 16

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Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686.

In vigore dal 17 nov 1907
I diritti a pensione degli ufficiali di pubblica sicurezza e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.
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