Art. 14 · Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686.
Testo unicoCapo I

Art. 14

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Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686.

In vigore dal 1 ott 1919
Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto 35 anni di servizio, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio e ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "la misura della pensione, nel caso dell'articolo 14, sara' eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 3) che "La disposizione dell'art. 14 del predetto testo unico, tenuto conto della suindicata elevazione della misura della pensione, e' estesa ai prefetti collocati a riposo a partire dalla data di attuazione del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-14