Art. 12 · Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo I

Art. 12

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Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione, e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio, estraneo alle loro funzioni.
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