Art. 23

Art. 23

23 / 24
In vigore dal 30 ott 1907
Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 8 gennaio 1899, n. 5, e del R. decreto 21 agosto 1902, n. 405, in quanto siano contrarie a quelle del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-23