Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 30 ott 1907
Con un regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, udita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-22