Art. 7
RegolamentoTitolo III

Art. 7

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In vigore dal 10 ott 1907
La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Quando l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-7