Art. 66
RegolamentoTitolo IX

Art. 66

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In vigore dal 10 ott 1907
Nei dieci giorni successivi la parte contraria può presentare nella segreteria memorie, deduzioni e documenti sull'ammissibilità della domanda. Scorso questo termine, a domanda di parte o d'ufficio, è dal presidente designato il giorno della discussione, osservato il disposto dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-66