Art. 39
RegolamentoTitolo V

Art. 39

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In vigore dal 10 ott 1907
La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima della udienza designata, con domanda diretta alla Giunta, quando riguarda i imponenti di essa che sono chiamati a decidere dall' della legge. Si propone anche oralmente all'udienza prima della discussione se riguarda un membro supplente. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-39