Art. 35
RegolamentoTitolo IV

Art. 35

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In vigore dal 10 ott 1907
Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine per proporla avanti al tribunale competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-35