Art. 21
RegolamentoTitolo III

Art. 21

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In vigore dal 10 ott 1907
La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione dev'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario da depositarsi insieme col ricorso nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-21