Art. 10
RegolamentoTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 10 ott 1907
Il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-10