Art. 52
RegolamentoTitolo VI

Art. 52

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In vigore dal 10 ott 1907
In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della Commissione di sorveglianza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-52