Regolamento›Titolo VI
Art. 50
50 / 57In vigore dal 10 ott 1907
La Commissione di sorveglianza è presieduta dal presidente del Consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del Consiglio, e del segretario generale.
La Commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-50