Art. 45
RegolamentoTitolo VI

Art. 45

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In vigore dal 10 ott 1907
Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale. I segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici e, in caso di grave mancanza o di negligenza abituale, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.
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