Art. 27
RegolamentoTitolo II

Art. 27

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In vigore dal 10 ott 1907
Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il Consiglio ne fa apposito rapporto al ministro competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-27