Art. 18
RegolamentoTitolo II

Art. 18

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In vigore dal 10 ott 1907
Dalle sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consigli di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti: 1° i progetti di legge e di regolamenti generali; 2° gli affari di cui agli , prima parte, e 21 della legge; 3° quelli d'interesse generale o di massima, che costituiscono norma di casi simili; 4° gli altri che vengono designati dal presidente del Consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-18