Art. 1
RegolamentoTitolo I

Art. 1

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In vigore dal 10 ott 1907
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. . È addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria. Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi del detto personale sono fissati nell'annesso quadro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-1