Art. Disposizioni transitorie
13 / 13In vigore dal 9 ott 1907
Nel primo anno di esercizio della scuola le attribuzioni della Giunta di vigilanza potranno essere esercitate da un commissario straordinario nominato dal ministro.
Il ministro avrà pure facoltà di fare nel detto anno nomine dirette del personale insegnante, derogando alle disposizioni dei precedenti articoli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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