Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 9 ott 1907
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;351#art-12