Art. 4
RegolamentoCapo I

Art. 4

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In vigore dal 27 dic 1907
I diversi insegnamenti saranno accompagnati da opportuni esercizi pratici nei gabinetti e laboratori, nel giardino botanico e nei terreni di pertinenza della scuola, da visite ad opifici e fabbriche industriali e da escursioni in campagna e nei più accreditati poderi dei dintorni, e ciò particolarmente per l'esame dei terreni e per la conoscenza delle varie coltivazioni, degli speciali sistemi di coltura e dei diversi metodi di allevamento e custodia dei bestiami, nonché per la conoscenza delle altre industrie agrarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-4