Art. 24
RegolamentoCapo V

Art. 24

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In vigore dal 27 dic 1907
Gli uditori potranno riportare attestati di assiduità e di profitto pei singoli corsi; essi però avranno tutti gli obblighi degli studenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-24