Art. 2
In vigore dal 25 ott 1907
Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato col Nostro decreto 7 marzo 1895, n. 86, il quale perciò rimane abrogato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Gianturco.
Carcano.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-rd-2