Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 ott 1907
Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato col Nostro decreto 7 marzo 1895, n. 86, il quale perciò rimane abrogato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Gianturco. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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