Art. 96
RegolamentoCapo IISez. I

Art. 96

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In vigore dal 25 ott 1907
I guardiani idraulici e coloro che vengono assunti per la vigilanza e manovra di manufatti esistenti in corsi di acqua di 1ª e 2ª categoria (manovratori idraulici) o per le osservazioni di idrometri ed udometri che interessino l'Amministrazione dei lavori pubblici (osservatori idrometrici ed udometrici) non hanno il titolo di impiegati civili dello Stato. Non hanno quindi diritto a pensione o ad indennità per cessazione o per licenziamento dal servizio
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