Art. 80
RegolamentoSez. I

Art. 80

128 / 144
In vigore dal 25 ott 1907
La graduatoria di merito dei candidati è fatta dalla Commissione secondo il numero complessivo dei punti ottenuti, che, a norma degli , non deve essere minore di centosessantadue. A parità di punti spetta la precedenza a chi abbia prestato servizi allo Stato in uffici civili o militari, e, in difetto, al maggiore di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-80