Art. 57
RegolamentoSez. V

Art. 57

102 / 144
In vigore dal 25 ott 1907
Gli agenti pagano tutte le spese del servizio di piena delle quali è ad essi ordinato il pagamento, esclusi i compensi per le occupazioni stabili di suolo e le competenze dei custodi e guardiani, secondo le norme del relativo capitolato d'appalto (Modello n. 13). Nei circondari idraulici nei quali il pagamento delle spese di piena è fatto per mezzo di agente, i funzionari del Genio civile ed i custodi non devono occuparsi della gestione del denaro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-57