Art. 39
RegolamentoCapo VISez. I

Art. 39

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In vigore dal 25 ott 1907
Per stabilire la difesa e i provvedimenti da prendersi in caso di rotta ogni ufficio del genio civile deve avere una carta topografica ed idrografica quotata del proprio circondario idraulico e dei circondari limitrofi, indicante i corsi d'acqua, gli argini traversagni, le strade coi ponti e loro luci. Questa carta serve di base per determinare preventivamente i provvedimenti da prendersi secondo i casi per lo scarico delle acque di inondazione in qualche prossimo corso di acqua e, ove ciò non possa farsi, per lasciarle defluire fino al loro definitivo recapito, avuti i debiti riguardi agli abitati più importanti ed alle principali vie di comunicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-39