Art. 26
RegolamentoCapo IV

Art. 26

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In vigore dal 25 ott 1907
Il servizio di manovra dei sostegni, chiaviche ed altri manufatti idraulici è regolato con disposizioni di massima dell'ingegnere capo e dell'ispettore superiore compartimentale quando interessi altri uffici del Genio civile. Gli ingegneri di sezione ed i custodi del tronco possono, in casi speciali o d'urgenza, regolare la manovra di tali manufatti a seconda dei bisogni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-26