Art. 15
RegolamentoSez. II

Art. 15

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In vigore dal 25 ott 1907
Ogni guardiano esegue da solo, o con altri guardiani riuniti in squadra dall'ingegnere di sezione o dal custode, tutti quei piccoli lavori in terra, in legname od in pietrame che occorrono per riparare o prevenire guasti nella arginatura o nei loro accessori, quelli ordinati dagli ingegneri o dal custode, come pure i lavori della carreggiata sugli argini, quando l'obbligo della manutenzione non spetti ad altri. Ogni guardiano sarà perciò provvisto dal magazzino idraulico di un badile e degli altri attrezzi occorrenti per gli indicati lavori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-15