Regolamento›§ 2
Art. 140
25 / 144In vigore dal 25 ott 1907
La condanna per delitto a pena di oltre un anno importa:
a) la destituzione del custode;
b) il licenziamento del guardiano.
La destituzione può essere, secondo le circostanze, sostituita con la dispensa dal servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-140