Art. 140
Regolamento§ 2

Art. 140

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In vigore dal 25 ott 1907
La condanna per delitto a pena di oltre un anno importa: a) la destituzione del custode; b) il licenziamento del guardiano. La destituzione può essere, secondo le circostanze, sostituita con la dispensa dal servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-140