Regolamento›§ 2
Art. 139
24 / 144In vigore dal 25 ott 1907
Tanto nel caso di cui all', quanto in quello di cui al precedente , il Ministero ha facoltà di accordare alla famiglia del detenuto o sorvegliato un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio o salario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-139