Art. 125
RegolamentoSez. IV

Art. 125

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In vigore dal 25 ott 1907
Per tali fatti gli ispettori applicheranno la sospensione dallo stipendio o dal salario: fino a venti giorni, se trattasi di custode, e fino a quindici giorni se trattasi di guardiano idraulico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-125