Art. 122
RegolamentoSez. III

Art. 122

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In vigore dal 25 ott 1907
Appartiene pure agli ingegneri capi giudicare della recidiva nelle mancanze di cui l', se commesse da manovratori e sarà in questo caso applicata l'ammenda da dieci lire a venti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-122