Art. 119
RegolamentoSez. II

Art. 119

43 / 144
In vigore dal 25 ott 1907
Eccetto il caso in cui la punizione sia effetto di condanne penali, non può farsi luogo ad applicazione di veruna pena disciplinare se prima non sia stato invitato il colpevole ad esporre le proprie giustificazioni per iscritto. Egli potrà essere invitato ad esporre anche a vece le sue ragioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-119