Art. 115
RegolamentoSez. II

Art. 115

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In vigore dal 25 ott 1907
Le pene applicabili ai guardiani e manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici o udometrici sono: 1° l'ammenda; 2° la sospensione dal salario e dal servizio 3° il licenziamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-115