Regolamento›Sez. II
Art. 115
39 / 144In vigore dal 25 ott 1907
Le pene applicabili ai guardiani e manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici o udometrici sono:
1° l'ammenda;
2° la sospensione dal salario e dal servizio
3° il licenziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-115