Art. 11
Regolamento§ 2

Art. 11

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In vigore dal 25 ott 1907
La consistenza ed il movimento degli effetti erariali custoditi nei magazzini idraulici devono risultare da scritture tenute dai custodi consegnatari secondo le disposizioni del Ministero. L'inventario si rinnova dopo ogni piena od altra circostanza in seguito alla quale siano avvenute variazioni nella consistenza del materiale. (Mod. n. 5).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-11