Art. 107
RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 107

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In vigore dal 25 ott 1907
A nessun subalterno idraulico si può permettere di allontanarsi dalla residenza quando il fiume o torrente si trovi o minacci di mettersi in piena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-107