Art. 105
RegolamentoSez. III

Art. 105

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In vigore dal 25 ott 1907
La retribuzione dei manovratori idraulici e degli osservatori idrometrici ed udometrici non può essere in alcun caso superiore rispettivamente ad annue L. 600 e L. 200, fermi restando i maggiori assegni per le persone che attualmente ne godono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-105