Art. 104
Regolamento§ 3

Art. 104

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In vigore dal 25 ott 1907
Il contributo annuo dei guardiani idraulici inscritti alla Cassa nazionale di previdenza sarà dall'Amministrazione prelevato mediante ritenuta mensile sul salario e versato al principio di ogni mese alla Cassa medesima per mezzo di vaglia del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-104