Art. 10
Regolamento§ 2

Art. 10

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In vigore dal 25 ott 1907
In tempo di piena l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione, su proposta del custode, che rimane sempre ugualmente responsabile, accorda per ogni magazzino idraulico il personale necessario a vigilare l'entrata e l'uscita degli oggetti (Mod. n. 4).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-10