Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 set 1907
La scuola è diurna e comprendo tre corsi. Essa fornisce gli insegnamenti teorici ed addestra in apposita officina gli allievi che si vogliono dedicare all'esercizio delle arti per la lavorazione del legno, dei metalli e delle pietre. Sarà istituita una sezione per l'istruzione professionale femminile. L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e termina il 1° luglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;336#art-3