Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 set 1907
Dopo compiuto il corso normale di 4 anni i giovani sono ammessi ad un esame di licenza, superato il quale sarà loro rilasciato uno speciale diploma di operaio fabbro-meccanico o di operaio falegname-ebanista. Chi avrà ottenuto il diploma di fabbro-meccanico potrà proseguire gli studi nella sezione aggiunta del 5° corso ed ottenere, in seguito ad un nuovo esame, il diploma di meccanico-elettricista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-7