Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 14 set 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-25