Art. 21

Art. 21

21 / 26
In vigore dal 14 set 1907
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-21