Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 12 feb 1908
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, quanto appartiene alla scuola soppressa andrà a vantaggio della scuola, che verrà fondata in sostituzione di essa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-23