Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 12 feb 1908
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere complementare o speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-12