Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 3 ott 1907
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-12