Art. 27 · Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.
Statuto Cassa pensioni per personale ferrovie dello StatoTitolo IV

Art. 27

Abrogato27 / 108

Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.

In vigore dal 10 feb 2011
Statuto Cassa pensioni per personale ferrovie dello Stato- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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