Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 giu 1907
All'espropriazione della servitù di passaggio sul fondo, adiacente al detto semaforo, che verrà designato dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a senso della citata legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 1907. VITTORIO EMANUELE. C. MIRABELLO. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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