Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 11 lug 1907
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un istituto locale di credito. A questo istituto saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-20